
Riccò Capoluogo
Riccò del Golfo
In ogni cimitero sono presenti loculi per la tumulazione, uno o più campi a terra destinati alle inumazioni, una Cappella cimiteriale e un ossario per la raccolta indistinta delle ossa non richieste dai familiari provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni. In tutti i cimiteri, ad esclusione del cimitero di Valdipino, sono presenti anche cellette ossario per la tumulazione di urne cinerarie o cassette di zinco contenenti i resti ossei. Solo nei cimiteri di Ponzò e Polverara sono presenti loculi e cellette ossario di ultima costruzione già dotate della lapide in marmo bianco.
Salvo diversa e motivata richiesta dei familiari del defunto, e fatta salva l’indisponibilità di spazi, le salme di persone residenti al momento del decesso nel Comune, vengono destinate al Cimitero sito nella parrocchia di residenza del defunto. Per quanto concerne invece la tumulazione di salme di persone non residenti, i congiunti dovranno preventivamente inoltrare la domanda di autorizzazione alla sepoltura all’Amministrazione, la quale valuterà l’istanza e, solo nel caso in cui l’Ufficio cimiteriale riceverà il nulla osta da parte dell’Amministrazione, si potrà procedere con la tumulazione presso il cimitero.
Non è consentita la concessione di loculo e/o cellette ossario/cinerarie o tombe a terra a favore di persona vivente.
TARIFFE
Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con deliberazione di Giunta comunale, per le persone residenti in Istituto di cura, le tariffe agevolate potranno applicarsi, purché le stesse abbiano mantenuto la residenza nel Comune per almeno 2 anni, nel periodo antecedente il ricovero.
DURATA CONCESSIONI CIMITERIALI
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Le sepolture in terra consistono in sepolture in campo comune, hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento, le sepolture vengono assegnate nel rispetto di una progressione predeterminata.
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Le tumulazioni in loculi o cellette ossario hanno una durata di anni 30 (trenta) decorrenti dal giorno di tumulazione, la concessione dei tumuli deve avvenire senza interruzioni, osservando la numerazione progressiva per colonna. Alla concessione dei loculi e/o cellette ossario/cinerarie, sono previste le seguenti deroghe:
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In presenza di invalidità fisica certificata superiore al 65% dei seguenti soggetti in ordine di priorità: a) il coniuge non separato o il convivente more uxorio residente nella medesima abitazione, l’unito civilmente non separato b) i figli; c) i genitori; d) altri parenti in ordine di prossimità, come individuati ai sensi degli artt. 74 ss CC. Ma conviventi; e) altri componenti del nucleo familiare;
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In presenza di soggetti con età superiore ad anni 80, con il seguente ordine di priorità: a) il coniuge non separato o il convivente more uxorio residente nella medesima abitazione, l’unito civilmente non separato b) i figli; c) i genitori; d) altri parenti in ordine di prossimità, come individuati ai sensi degli artt. 74 ss CC. Ma conviventi; e) altri componenti del nucleo familiare.
Le file sono riservate in via non esclusiva alle concessioni in deroga e sono stabilite nelle prime due partendo dal basso; il loculo e/o celletta ossario/cineraria verrà assegnato d’ufficio in base alla disponibilità al momento della richiesta. In ogni singolo loculo potranno essere collocati:
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1 salma e 2 cassette contenenti i resti dei defunti,
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2 cassette contenenti i resti dei defunti,
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1 salma e 2 cassette cinerarie.
È ammesso il rinnovo ventennale solamente della concessione per i loculi e per gli ossari.
TUMULAZIONE IN LOCULO GIA’ OCCUPATO
Per le residuali concessioni perpetue e sessantennali, è possibile tumularvi una nuova salma (limitatamente a quella del coniuge, del convivente, degli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado, dei fratelli o delle sorelle, o di altro parente se approvato con decreto sindacale), mantenendo la perpetuità solo nel caso in cui il primo defunto occupante il loculo non venga tolto e rimesso (o per completare la mineralizzazione o cremazione). Diversamente il loculo perde la perpetuità o la scadenza sessantennale.
Il nuovo inserimento deve essere subordinato al pagamento della metà della tariffa vigente (solo in caso di loculo perpetuo o sessantennale).
Nel caso di loculi in concessione trentennale, è ammessa la possibilità di effettuare ulteriori tumulazioni (limitatamente a quella del coniuge, del convivente, degli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado, dei fratelli o delle sorelle), come stabilito dall’art. 77 - Divisioni del presente regolamento, mantenendovi i resti mortali/ceneri del primo occupante. Il nuovo inserimento deve essere subordinato al pagamento secondo le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando la scadenza della prima concessione rilasciata sul loculo.
Salva la facoltà di utilizzo di cui al comma precedente, da esercitare nei limiti ed alle condizioni sopra esposte, le sepolture che siano liberate prima della scadenza, a cura e spese di chi ne abbia titolo, tornano nella piena disponibilità del Comune, senza oneri di indennità o rimborsi a carico dello stesso Comune.
CENERI
Il Comune non dispone di impianto di cremazione.
L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria del defunto;
b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l’interramento nel cimitero, l’affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o in mancanza di espressa dichiara, dai parenti secondo l’ordine di parentela, l’istanza di autorizzazione all’affidamento delle ceneri deve essere prodotta, da parte del soggetto titolato in carta resa legale.
AVVISI DI SCADENZA
Per la regolare programmazione dell’estumulazioni ordinarie, l’Amministrazione comunale apporrà nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, l’elenco delle concessioni scadenti l’anno successivo. Ogni anno, il Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti, presso ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti. Se alla scadenza della concessione, gli stretti congiunti non esprimono in alcuna forma la propria volontà circa il rinnovo, il competente ufficio comunale previo avviso pubblico nei cimiteri, decorsi due mesi dalla scadenza sarà autorizzato a procedere alla cremazione dei resti, ovvero alla loro allocazione presso l’ossario comune se mineralizzati. L’Ente si riserva pertanto il diritto di rientrare nel possesso degli spazi concessi.
L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il Cimitero con anticipo di almeno 15 giorni.
Le estumulazioni e le esumazioni, in ogni caso, vengono effettuate dopo aver contattato i congiunti laddove gli stessi siano reperibili e, in caso contrario, i resti verranno posti a terra per il completamento del processo di mineralizzazione o conservati per 90 giorni nel deposito cimiteriale per essere poi deposti definitivamente, nel caso in cui i parenti non segnalino disposizioni diverse, nell’ossario comune.
TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e statali, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale in base alla durata della concessione residua.